PREMESSA Si definisce ECOGRAFIA CLINICA quella branca della medicina veterinaria
che studia le manifestazioni delle malattie mediante l’ osservazione
diretta del paziente avvalendosi dell’ausilio dell’esame ultrasonografico
che viene svolto in stretta relazione temporale e concettuale con l’esame
clinico e con gli aspetti terapeutici pratici (interventistica) o di monitoraggio.
Essa ha come finalità, ad integrazione di anamnesi ed esame clinico,
l’inquadramento diagnostico e il trattamento dei pazienti affetti
da patologie acute e croniche di interesse internistico.
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE L'anno duemilacinque, questo giorno sedici del mese di luglio
(16 Luglio 2005)
In Milano, presso il Novotel Milano Nord Cà Granda di viale Suzzani
13
Sono presenti i signori:
BERETTA SILVIA
BIOLZI RITA
BOLDINI SEVERINO
BURLONE ANNALISA
CALDERONE ANDREA
CALLOVI GIANBATTISTA
CAMALI GIOVANNI
CHINOSI SILVIA
CIOCCA ANDREA
ERSI LAURA
FACCHETTI CLAUDIO
FAVERZANI STEFANO
FERRARI PAOLO
FIORETTI MASSIMO
FONTI PAOLO
GIANGRANDE ALESSANDRO
GRASSO ALESSIA
INVERNIZZI DAVIDE
LAMPARELLI CRISTINA
MACCARINI GIORGIO
MARTINELLI MILENA
MARZOLA BARBARA
MIELE FRANCESCA
MONTANARO PAOLO
NORCEM CLAUDIO
PAGLIARO LUIGI
PIROVINI LUCA
RIGANTI MORENA
RUBINI GIUSEPPE
SCALVINI LUCA
TORTI ELENA
VENCO LUIGI
VERGINE MARZIA
ZANI FRANCESCA
Art.
1 - Costituzione-Denominazione
E' costituita tra i presenti una associazione
non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti
del cod. civ. ed ai fini e per gli effetti del Decreto del Ministero della
Salute del 31 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio
2004 n. 153, denominata:
"Associazione Veterinaria Italiana di Ecografia Clinica” indicata
con l'acronimo AVIEC, sede legale Aviec c/o Dr. Ciocca Andrea Via Inama
n° 27 20133 Milano
Art. 2 –
Scopi istituzionali
La AVIEC ,non avendo fini di lucro ha i seguenti scopi:
1. Promuovere il progresso dell’ ecografia clinica in campo sperimentale,
scientifico, tecnico e organizzativo nel settore degli animali d’affezione.
2. Promuovere l’ apprendimento e l’ approfondimento post-universitario
teorico e pratico dell’ecografia clinica dei sui membri.
3. Produrre e suggerire linee guida per una corretta applicazione dell’ecografia
clinica e della valutazione terapeutica delle malattie dei piccoli animali
d’affezione.
4. Facilitare e armonizzare rapporti tra i cultori della materia senza
vincoli o preclusioni di alcun tipo nei confronti di altre organizzazioni
o società scientifiche e dei loro appartenenti.
5. Stabilire relazioni e collaborazioni con altre associazioni scientifiche,Università,
laboratori, aziende statali e private, finalizzate alla formazione, ricerca
e promozione scientifico-culturale della ecografia clinica.
6. Difendere gli interessi ed il prestigio dei suoi componenti nel completo
rispetto e collaborazione con qualsiasi altra società scientifica.
Art. 3 - Durata
L'associazione ha durata illimitata.
Art. 4 - Categorie
di Soci
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci effettivi,
Soci onorari.
Soci effettivi: possono essere i cittadini italiani o stranieri laureati
in medicina veterinaria, I Soci effettivi pagano una quota sociale annuale
stabilita dal Consiglio.
Soci onorari: possono essere tutti coloro che si sono distinti per prestigio
e contributi scientifici nel campo dell'Ecografia Clinica, sia a livello
nazionale che internazionale. La nomina è fatta dal Presidente
su indicazione del Consiglio Direttivo ed è subordinata all'accettazione
del candidato. I Soci onorari non pagano la quota sociale, né ad
essi spetta il diritto di voto.
Art. 5 - Decadenza della qualità di Socio
Il Socio è considerato tale quando è in regola con le quote
associative. Il Socio non in regola con le quote associative decade, previo
preavviso, dopo due anni consecutivi di mancato pagamento. La quota o
i contributi associativi sono intrasmissibili, se non mortis causa, e
non sono rivalutabili.
Art. 6 - Organi dell'Associazione
1. l'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vicepresidente
5. La Commissione scientifica
6. Il Collegio dei probiviri
Tutte le cariche associative sono comunque gratuite essendo fatti salvi
i soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute per il loro svolgimento.
Art. 7 - Assemblea dei Soci
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità
degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano
tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea ordinaria:
1. delibera sui casi controversi di nomina e di decadenza della qualità
di Socio.
2. Nomina fra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo, dando
ad esso implicita delega di conduzione e gestione della politica scientifico-culturale
e tecnico-organizzativa della Società per la durata del suo mandato.
3. Approva o respinge il rendiconto economico e finanziario e gli allegati
ad esso relativi.
4. Approva o respinge la relazione annuale del Presidente sulle attività
svolte dagli organi direttivi e le modalità di conduzione e gestione
della Società.
5. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto.
Essa deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente
in occasione dei Congressi dell'Associazione e comunque non oltre sei
mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio,
mediante avviso pubblicato sui media dell'Associazione e tramite avviso
nella bacheca nella sede, almeno 15 giorni prima della data fissata per
l'adunanza e nel quale dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il
luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea
è regolarmente costituita quando vi prenda parte almeno la metà
più uno dei Soci aventi il diritto di voto e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto che ne prende
parte.
L'Assemblea Straordinaria, può essere convocata con le stesse modalità
di quella ordinaria, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e
del presente statuto e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla
sua competenza, compreso l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Salvo
quanto disposto dall'articolo 21, terzo comma, del Codice civile, essa
è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti
dei soci con diritto di voto in prima convocazione e di qualsiasi numero
in seconda convocazione e delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Oltre che su iniziativa
del Consiglio Direttivo, i Soci possono essere convocati in Assemblea
Ordinaria e Straordinaria quando almeno un quinto di essi ne presenti
richiesta scritta e motivata al Presidente. In questo caso la convocazione
dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere corredate da verbale, redatto
dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e, entro
tre mesi dalla loro adozione, devono essere pubblicate sugli organi di
stampa dell'Associazione.
Art. 8 - Rappresentanza
Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da
un Socio effettivo, mediante delega conferita per iscritto. La rappresentanza
può essere conferita soltanto per singole Assemblee, senza alcun
effetto per le convocazioni successive. Lo stesso Socio non può
rappresentare in Assemblea più di due Soci.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo,
composto da Cinque membri direttamente eletti con votazione segreta dall'Assemblea
generale dei Soci e che dura in carica un quadriennio. I Consiglieri eleggono,
tra di loro, il Presidente,il Vice-presidente , il Segretario, il Tesoriere
ed un Consigliere. Tutti i Soci possono assumere incarichi assegnati loro
dal Presidente in attuazione della politica della società. Possono
partecipare di diritto al Consiglio Direttivo il Past President (senza
diritto di voto), e il Direttore della Commissione Scientifica (senza
diritto di voto).
Art. 10 - Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il potere di amministrazione, gestione
e conduzione dell'Associazione. Esso, in particolare:
1. dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria
e Straordinaria secondo le modalità indicate all'articolo 7 del
presente statuto
2. Delibera le quote associative
3. Decide sui fondi da destinare al rimborso delle spese degli Associati
per le attività svolte su proprio mandato a favore dell'Associazione
e su quelli da destinare per borse di studio o per premi da assegnare
a chi contribuisce al progresso della ricerca dell'applicazione dell’
ecografia clinica e su quelli da destinare alla Commissione scientifica
per la formazione o altre attività di sua competenza.
4. Nomina il Direttore, i Componenti della Commissione scientifica ed
i Probiviri.
5. Redige il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.
6. Attua i programmi di lavoro e la politica scientifico-culturale ed
organizzativa della Società
7. Decide sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 15 giorni prima della
data fissata per l'adunanza - salvo un termine non inferiore a 3 giorni
per i casi più urgenti - dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga
opportuno, o su richiesta di almeno due Consiglieri.
Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza
dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. Le sue deliberazioni devono essere corredate
da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
In caso di recesso o di dimissioni di più di due consiglieri viene
riconvocata l’Assemblea per le Elezioni. In caso di recesso o dimissioni
fino a 2 consiglieri il presidente chiama a sostituirli con i primi non
eletti.
Art. 11 - Presidente
Il Consiglio Direttivo, e l'Assemblea sono presieduti dal Presidente
e, in assenza di questo, da un suo delegato scelto tra i componenti del
Consiglio Direttivo, o dal Segretario.
Il Presidente è il responsabile, nei 4 anni del suo mandato, della
politica, gestione e conduzione della società e della realizzazione
del programma di fronte alla Assemblea dei soci. Per questo ha la firma
e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio,
può stipulare, in nome dell’ AVIEC contratti o accordi con
Enti o Società che siano necessari per il regolare andamento della
vita della Società ed alla realizzazione del programma del quadriennio
Il Presidente sovrintende e coordina le attività della commissione
scientifica. Può avvalersi del contributo di consulenti o di apposite
commissioni nominati di comune accordo con il Consiglio Direttivo. Presenta
per l'approvazione all'Assemblea Generale la relazione annuale sulle attività
svolte dal Consiglio Direttivo.
In caso di parità nelle votazioni che hanno luogo nel consiglio
direttivo il suo voto vale doppio
Alla fine del suo mandato egli assume la carica di Past President per
il Quadriennio successivo senza diritto di voto. Successivamente diventa
automaticamente socio-onorario se ha ben collaborato con il consiglio
entrante.
Art. 11 bis- Vice- Presidente
Coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni
e lo sostituisce fisicamente in caso di necessità.
Art. 12 - Segretario
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle sedute
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sovrintende al funzionamento
della Segreteria e tecnico - organizzativo dell'Associazione. Presiede
le riunioni del Consiglio Direttivo in assenza del Presidente o del suo
delegato.
Art. 13 - Tesoriere
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed
amministrative dell'Associazione compiendo, in esecuzione a quanto deliberato
dal Consiglio Direttivo, ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione
che si rendesse necessario, ivi compresa l'apertura di conti correnti
bancari e/o postali su cui ha il potere di firma per la durata del suo
mandato. Egli predispone un rendiconto finanziario preventivo e consuntivo
particolareggiato, che, in allegato al conto economico annuale, deve essere
presentato al Consiglio Direttivo per l'approvazione e, successivamente
all'Assemblea per l'approvazione. Può avvalersi della consulenza
di esperti esterni.
Art 14 – Commissione scientifica
La Commissione scientifica ,formata dai consiglieri più un numero
di componenti decisi dal Consiglio, è l'organo di consulenza tecnico-scientifica
della Società che ha il compito di formulare al Consiglio Direttivo
proposte inerenti l'aggiornamento scientifico-culturale, la comunicazione,
l'educazione e formazione, la competenza, la promozione, l'accreditamento
e l'assicurazione della società , organizzando, gestendo e realizzando
i programmi ed i progetti approvati dal Consiglio Direttivo. E' diretto
da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo e da un numero di componenti
fissato dal consiglio direttivo, nominati dal Consiglio Direttivo ed approvati
dal Direttore. I componenti della commissione scientifica durano in carica
per tutta la durata del consiglio direttivo.
15- Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre Soci nominati dal Consiglio,
dirime le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più
di essi e l'Associazione. In quest'ultima eventualità le controversie
dovranno essere discusse in Assemblea, alla presenza dei Probiviri. Il
Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente, dopo che questo
abbia consultato il Consiglio Direttivo e ne abbia ottenuto il consenso.
Art. 16 - Congresso Scientifico
Almeno una volta ogni
due anni viene tenuta una riunione della Società sotto forma di
Congresso Scientifico, nel luogo e con le modalità stabilite dal
Consiglio Direttivo.
Art. 17 -
Rendiconto annuale
Entro 15 gg dalla chiusura dell'anno solare, il Tesoriere è
tenuto a presentare al Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario
preventivo e consuntivo, dal quale risultino la situazione patrimoniale
della Società e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione. Il
rendiconto deve essere presentato all 'Assemblea dei Soci per l'approvazione
finale. Entro tre mesi dall'approvazione da parte dell'Assemblea, una
copia del rendiconto può essere pubblicata in bacheca nella sede
o sui media della Società.
Art. 18 -
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento, la Società è tenuta a
devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità
analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19- Diritto di intervento e diritto di voto
Possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci
effettivi in regola con le quote associative o i nuovi soci che risultino
iscritti da almeno tre mesi rispetto alla data fissata per l'Assemblea.
Art. 20 -
Commissione elettorale
Il Consiglio nomina la Commissione elettorale, composta da tre
Soci in regola. La commissione elegge nel proprio ambito il presidente
del seggio.
Art. 21 -
Nomina del Consiglio Direttivo
Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell'identità
dell'elettore e del suo diritto di voto. Ogni voto dovrà essere
espresso su apposita scheda, su cui dovrà essere indicato un massimo
di cinque nominativi per il Consiglio Direttivo. I voti dovranno essere
espressi sempre con cognome o in caso di omonimia nome e cognome od altra
indicazione di riconoscimento del Socio votato. Dopo l'espressione del
voto le schede dovranno essere depositate nell'urna posta dinanzi alla
Presidenza del seggio. Lo spoglio delle schede sarà effettuato
dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni elettorali.
Art. 22 -
Verbale
Dalle operazioni elettorali dovrà essere redatto verbale,
sottoscritto dal Presidente del seggio elettorale e dai componenti della
Commissione elettorale che sarà consegnato al Segretario in carica
e depositato nella sede della Società.
Art. 23- Impugnativa
Le operazioni effettuate non in conformità con il presente
regolamento possono essere impugnate dai Soci il cui dissenso risulti
dal verbale, nel termine di un mese dalla data delle operazioni, dinanzi
al Collegio dei Probiviri che deciderà entro lo stesso termine.
Art. 24- Controversie
Tutte le controversie che possano insorgere tra i soci o tra
questi e l'associazione, relative al presente statuto, dovranno venire
risolte con giudizio arbitrale e quindi sottoposte ad un Arbitro Unico
nominato dalle parti in contesa di comune accordo, e, in difetto, da un
collegio composto da tre arbitri da nominarsi i primi due dalle parti
in contesa e il terzo in accordo dai primi due o, in mancanza di tale
accordo si rinvia alle norme giuridiche esistenti.
Art. 25
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si
fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento
giuridico italiano.