Statuto dell’Associazione

PREMESSA
Si definisce ECOGRAFIA CLINICA quella branca della medicina veterinaria che studia le manifestazioni delle malattie mediante l’ osservazione diretta del paziente avvalendosi dell’ausilio dell’esame ultrasonografico che viene svolto in stretta relazione temporale e concettuale con l’esame clinico e con gli aspetti terapeutici pratici (interventistica) o di monitoraggio.
Essa ha come finalità, ad integrazione di anamnesi ed esame clinico, l’inquadramento diagnostico e il trattamento dei pazienti affetti da patologie acute e croniche di interesse internistico.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
L'anno duemilacinque, questo giorno sedici del mese di luglio (16 Luglio 2005)
In Milano, presso il Novotel Milano Nord Cà Granda di viale Suzzani 13
Sono presenti i signori:

BERETTA SILVIA
BIOLZI RITA
BOLDINI SEVERINO
BURLONE ANNALISA
CALDERONE ANDREA
CALLOVI GIANBATTISTA
CAMALI GIOVANNI
CHINOSI SILVIA
CIOCCA ANDREA
ERSI LAURA
FACCHETTI CLAUDIO
FAVERZANI STEFANO
FERRARI PAOLO
FIORETTI MASSIMO
FONTI PAOLO
GIANGRANDE ALESSANDRO
GRASSO ALESSIA
INVERNIZZI DAVIDE
LAMPARELLI CRISTINA
MACCARINI GIORGIO
MARTINELLI MILENA
MARZOLA BARBARA
MIELE FRANCESCA
MONTANARO PAOLO
NORCEM CLAUDIO
PAGLIARO LUIGI
PIROVINI LUCA
RIGANTI MORENA
RUBINI GIUSEPPE
SCALVINI LUCA
TORTI ELENA
VENCO LUIGI
VERGINE MARZIA
ZANI FRANCESCA


Art. 1 - Costituzione-Denominazione

E' costituita tra i presenti una associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del cod. civ. ed ai fini e per gli effetti del Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2004 n. 153, denominata:
"Associazione Veterinaria Italiana di Ecografia Clinica” indicata con l'acronimo AVIEC, sede legale Aviec c/o Dr. Ciocca Andrea Via Inama n° 27 20133 Milano

Art. 2 – Scopi istituzionali

La AVIEC ,non avendo fini di lucro ha i seguenti scopi:

1. Promuovere il progresso dell’ ecografia clinica in campo sperimentale, scientifico, tecnico e organizzativo nel settore degli animali d’affezione.
2. Promuovere l’ apprendimento e l’ approfondimento post-universitario teorico e pratico dell’ecografia clinica dei sui membri.
3. Produrre e suggerire linee guida per una corretta applicazione dell’ecografia clinica e della valutazione terapeutica delle malattie dei piccoli animali d’affezione.
4. Facilitare e armonizzare rapporti tra i cultori della materia senza vincoli o preclusioni di alcun tipo nei confronti di altre organizzazioni o società scientifiche e dei loro appartenenti.
5. Stabilire relazioni e collaborazioni con altre associazioni scientifiche,Università, laboratori, aziende statali e private, finalizzate alla formazione, ricerca e promozione scientifico-culturale della ecografia clinica.
6. Difendere gli interessi ed il prestigio dei suoi componenti nel completo rispetto e collaborazione con qualsiasi altra società scientifica.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Categorie di Soci

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: Soci effettivi, Soci onorari.
Soci effettivi: possono essere i cittadini italiani o stranieri laureati in medicina veterinaria, I Soci effettivi pagano una quota sociale annuale stabilita dal Consiglio.
Soci onorari: possono essere tutti coloro che si sono distinti per prestigio e contributi scientifici nel campo dell'Ecografia Clinica, sia a livello nazionale che internazionale. La nomina è fatta dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo ed è subordinata all'accettazione del candidato. I Soci onorari non pagano la quota sociale, né ad essi spetta il diritto di voto.

Art. 5 - Decadenza della qualità di Socio

Il Socio è considerato tale quando è in regola con le quote associative. Il Socio non in regola con le quote associative decade, previo preavviso, dopo due anni consecutivi di mancato pagamento. La quota o i contributi associativi sono intrasmissibili, se non mortis causa, e non sono rivalutabili.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

1. l'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Vicepresidente
5. La Commissione scientifica
6. Il Collegio dei probiviri

Tutte le cariche associative sono comunque gratuite essendo fatti salvi i soli rimborsi delle spese effettivamente sostenute per il loro svolgimento.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea ordinaria:
1. delibera sui casi controversi di nomina e di decadenza della qualità di Socio.
2. Nomina fra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo, dando ad esso implicita delega di conduzione e gestione della politica scientifico-culturale e tecnico-organizzativa della Società per la durata del suo mandato.
3. Approva o respinge il rendiconto economico e finanziario e gli allegati ad esso relativi.
4. Approva o respinge la relazione annuale del Presidente sulle attività svolte dagli organi direttivi e le modalità di conduzione e gestione della Società.
5. Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto.

Essa deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, preferibilmente in occasione dei Congressi dell'Associazione e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'approvazione del bilancio, mediante avviso pubblicato sui media dell'Associazione e tramite avviso nella bacheca nella sede, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e nel quale dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è regolarmente costituita quando vi prenda parte almeno la metà più uno dei Soci aventi il diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto che ne prende parte.
L'Assemblea Straordinaria, può essere convocata con le stesse modalità di quella ordinaria, delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto e su tutti gli argomenti che la legge riserva alla sua competenza, compreso l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 21, terzo comma, del Codice civile, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto in prima convocazione e di qualsiasi numero in seconda convocazione e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Oltre che su iniziativa del Consiglio Direttivo, i Soci possono essere convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria quando almeno un quinto di essi ne presenti richiesta scritta e motivata al Presidente. In questo caso la convocazione dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della richiesta. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere corredate da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e, entro tre mesi dalla loro adozione, devono essere pubblicate sugli organi di stampa dell'Associazione.

Art. 8 - Rappresentanza

Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un Socio effettivo, mediante delega conferita per iscritto. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee, senza alcun effetto per le convocazioni successive. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea più di due Soci.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da Cinque membri direttamente eletti con votazione segreta dall'Assemblea generale dei Soci e che dura in carica un quadriennio. I Consiglieri eleggono, tra di loro, il Presidente,il Vice-presidente , il Segretario, il Tesoriere ed un Consigliere. Tutti i Soci possono assumere incarichi assegnati loro dal Presidente in attuazione della politica della società. Possono partecipare di diritto al Consiglio Direttivo il Past President (senza diritto di voto), e il Direttore della Commissione Scientifica (senza diritto di voto).

Art. 10 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il potere di amministrazione, gestione e conduzione dell'Associazione. Esso, in particolare:
1. dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria secondo le modalità indicate all'articolo 7 del presente statuto
2. Delibera le quote associative
3. Decide sui fondi da destinare al rimborso delle spese degli Associati per le attività svolte su proprio mandato a favore dell'Associazione e su quelli da destinare per borse di studio o per premi da assegnare a chi contribuisce al progresso della ricerca dell'applicazione dell’ ecografia clinica e su quelli da destinare alla Commissione scientifica per la formazione o altre attività di sua competenza.
4. Nomina il Direttore, i Componenti della Commissione scientifica ed i Probiviri.
5. Redige il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione.
6. Attua i programmi di lavoro e la politica scientifico-culturale ed organizzativa della Società
7. Decide sull'ammissione e sulla decadenza dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza - salvo un termine non inferiore a 3 giorni per i casi più urgenti - dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due Consiglieri.
Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le sue deliberazioni devono essere corredate da verbale, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
In caso di recesso o di dimissioni di più di due consiglieri viene riconvocata l’Assemblea per le Elezioni. In caso di recesso o dimissioni fino a 2 consiglieri il presidente chiama a sostituirli con i primi non eletti.

Art. 11 - Presidente

Il Consiglio Direttivo, e l'Assemblea sono presieduti dal Presidente e, in assenza di questo, da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo, o dal Segretario.
Il Presidente è il responsabile, nei 4 anni del suo mandato, della politica, gestione e conduzione della società e della realizzazione del programma di fronte alla Assemblea dei soci. Per questo ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, può stipulare, in nome dell’ AVIEC contratti o accordi con Enti o Società che siano necessari per il regolare andamento della vita della Società ed alla realizzazione del programma del quadriennio
Il Presidente sovrintende e coordina le attività della commissione scientifica. Può avvalersi del contributo di consulenti o di apposite commissioni nominati di comune accordo con il Consiglio Direttivo. Presenta per l'approvazione all'Assemblea Generale la relazione annuale sulle attività svolte dal Consiglio Direttivo.
In caso di parità nelle votazioni che hanno luogo nel consiglio direttivo il suo voto vale doppio
Alla fine del suo mandato egli assume la carica di Past President per il Quadriennio successivo senza diritto di voto. Successivamente diventa automaticamente socio-onorario se ha ben collaborato con il consiglio entrante.

Art. 11 bis- Vice- Presidente

Coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce fisicamente in caso di necessità.

Art. 12 - Segretario

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sovrintende al funzionamento della Segreteria e tecnico - organizzativo dell'Associazione. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo in assenza del Presidente o del suo delegato.

Art. 13 - Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione compiendo, in esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendesse necessario, ivi compresa l'apertura di conti correnti bancari e/o postali su cui ha il potere di firma per la durata del suo mandato. Egli predispone un rendiconto finanziario preventivo e consuntivo particolareggiato, che, in allegato al conto economico annuale, deve essere presentato al Consiglio Direttivo per l'approvazione e, successivamente all'Assemblea per l'approvazione. Può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

Art 14 – Commissione scientifica


La Commissione scientifica ,formata dai consiglieri più un numero di componenti decisi dal Consiglio, è l'organo di consulenza tecnico-scientifica della Società che ha il compito di formulare al Consiglio Direttivo proposte inerenti l'aggiornamento scientifico-culturale, la comunicazione, l'educazione e formazione, la competenza, la promozione, l'accreditamento e l'assicurazione della società , organizzando, gestendo e realizzando i programmi ed i progetti approvati dal Consiglio Direttivo. E' diretto da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo e da un numero di componenti fissato dal consiglio direttivo, nominati dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Direttore. I componenti della commissione scientifica durano in carica per tutta la durata del consiglio direttivo.

15- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre Soci nominati dal Consiglio, dirime le eventuali controversie tra gli associati o tra uno o più di essi e l'Associazione. In quest'ultima eventualità le controversie dovranno essere discusse in Assemblea, alla presenza dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente, dopo che questo abbia consultato il Consiglio Direttivo e ne abbia ottenuto il consenso.

Art. 16 - Congresso Scientifico

Almeno una volta ogni due anni viene tenuta una riunione della Società sotto forma di Congresso Scientifico, nel luogo e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Rendiconto annuale

Entro 15 gg dalla chiusura dell'anno solare, il Tesoriere è tenuto a presentare al Consiglio Direttivo un rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, dal quale risultino la situazione patrimoniale della Società e gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione. Il rendiconto deve essere presentato all 'Assemblea dei Soci per l'approvazione finale. Entro tre mesi dall'approvazione da parte dell'Assemblea, una copia del rendiconto può essere pubblicata in bacheca nella sede o sui media della Società.

Art. 18 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, la Società è tenuta a devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19- Diritto di intervento e diritto di voto

Possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci effettivi in regola con le quote associative o i nuovi soci che risultino iscritti da almeno tre mesi rispetto alla data fissata per l'Assemblea.

Art. 20 - Commissione elettorale

Il Consiglio nomina la Commissione elettorale, composta da tre Soci in regola. La commissione elegge nel proprio ambito il presidente del seggio.

Art. 21 - Nomina del Consiglio Direttivo

Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell'identità dell'elettore e del suo diritto di voto. Ogni voto dovrà essere espresso su apposita scheda, su cui dovrà essere indicato un massimo di cinque nominativi per il Consiglio Direttivo. I voti dovranno essere espressi sempre con cognome o in caso di omonimia nome e cognome od altra indicazione di riconoscimento del Socio votato. Dopo l'espressione del voto le schede dovranno essere depositate nell'urna posta dinanzi alla Presidenza del seggio. Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione elettorale al termine delle operazioni elettorali.

Art. 22 - Verbale

Dalle operazioni elettorali dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio elettorale e dai componenti della Commissione elettorale che sarà consegnato al Segretario in carica e depositato nella sede della Società.

Art. 23- Impugnativa

Le operazioni effettuate non in conformità con il presente regolamento possono essere impugnate dai Soci il cui dissenso risulti dal verbale, nel termine di un mese dalla data delle operazioni, dinanzi al Collegio dei Probiviri che deciderà entro lo stesso termine.

Art. 24- Controversie

Tutte le controversie che possano insorgere tra i soci o tra questi e l'associazione, relative al presente statuto, dovranno venire risolte con giudizio arbitrale e quindi sottoposte ad un Arbitro Unico nominato dalle parti in contesa di comune accordo, e, in difetto, da un collegio composto da tre arbitri da nominarsi i primi due dalle parti in contesa e il terzo in accordo dai primi due o, in mancanza di tale accordo si rinvia alle norme giuridiche esistenti.

Art. 25

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

 
 
COPYRIGHT © AVIEC - 2007 - ilahand.com creations - Tutti i diritti riservati